Accesso civico generalizzato (c.d. F.O.I.A.)
Pubblicazione effettuata ai sensi del D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 2; Legge 241/1990 art. 2 comma 9-bis; Linee Guida Anac FOIA (deliberazione n. 1309/2016)
Si avvisa che gli aggiornamenti in questa sezione sono stati effettuati fino al 14 ottobre 2021.
Il nuovo sito con gli eventuali aggiornamenti e/o informazioni è consultabile al seguente link "Amministrazione Trasparente (dal 15 ottobre 2021)"
Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori
L’accesso civico generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune di Martellago, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Chi può presentare istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d. lgs.n.33/2013?
L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo. Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso civico.
Cosa si deve indicare nell’istanza?
Sono irricevibili le istanze che non consentono l’identificazione del richiedente, salvo che lo stesso provveda a fornire successivamente le informazioni necessarie ai fini di una corretta gestione della sua istanza. Non sono ammissibili le istanze meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l’ente dispone. Non sono nemmeno ammissibili richieste di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell’ente.
Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso civico
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune di Martellago per la riproduzione su supporti materiali.
Quali sono i termini procedurali dell’accesso civico
Ai sensi art 5 comma 6 d. lgs 33/2013, il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.
Come e a chi presentare l’istanza di accesso civico
Per la presentazione dell'istanza può essere utilizzato il modulo scaricabile dal sito web del Comune www.martellago.gov.it alla voce Il Comune / Modulistica / Accesso agli atti.
L’stanza può essere rivolta alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) al'ufficio relazioni con il pubblico;
c) all’ufficio protocollo del comune
L’istanza può essere trasmessa dal richiedente per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale».
Pertanto, ai sensi dell’articolo 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:
- sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
- trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 (CAD) e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
L’istanza se trasmessa per via telematica va inviata all’indirizzo pec del comune: comune.martellago.ve@pecveneto.it.
esta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Martellago e che laddove l’istanza non sia sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. articolo 38, commi 1 e 3, decreto presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n° 445).
Limitazioni all’accesso civico
Si fa rinvio alla legge e alla disciplina operativa per l’attuazione dell’accesso semplice e generalizzato approvata dal Comune di Martellago (consultabile nel sito web del Comune www.martellago.gov.it nella sezione Il Comune / Regolamenti).
Possibilità di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide, in merito alla domanda di riesame, entro il termine di venti giorni con provvedimento motivato. Se l'accesso civico generalizzato è stato negato o differito per tutelare dati personali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve acquisire il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla suddetta comunicazione, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rimane sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Contatto e recapiti sono consultabili nell'apposita sezione Altri Contenuti /Prevenzione della Corruzione.
Ai sensi dell'art. 1 comma 51 della Legge 190/2012, per l'inoltro delle comunicazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione. è istituita la casella di posta elettronica: responsabiledellacorruzione@comune.martellago.ve.it