Benessere organizzativo

Dato non più soggetto a pubblicazione obbligatoria ai sensi D.Lgs. 97/2016

Si avvisa che gli aggiornamenti in questa sezione sono stati effettuati fino al 14 ottobre 2021.
Il nuovo sito con gli eventuali aggiornamenti e/o informazioni è consultabile al seguente link "Amministrazione Trasparente (dal 15 ottobre 2021)"

DOCUMENTAZIONE PRESENTE NEL SITO PRECEDENTEMENTE ALL'ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Per la prima volta, nei primi mesi del 2013, il Comitato Unico di Garanzia di questa Amministrazione ha curato l'indagine sul personale dipendente, volta a rilevare il livello di benessere organizzativo, inteso come stato di salute dell'organizzazione in riferimento alla qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa. Tale indagine, alla quale hanno partecipato 44 dipendenti su 79, pari al 55,70% del personale in servizio, è finalizzata al miglioramento dei risultati dell'Amministrazione in termini di efficienza, efficacia e di qualità dei servizi all'utenza.

Per conseguire questo obiettivo è necessario valorizzare il ruolo centrale del lavoratore all’interno dell’organizzazione, nella consapevolezza che la gestione delle risorse umane non può esaurirsi in una mera amministrazione del personale, ma implica una adeguata considerazione della persona del lavoratore proiettata nell’ambiente di lavoro.

In questa prospettiva si inquadrano le indagini sul benessere organizzativo, i cui risultati rappresentano validi strumenti per un miglioramento della performance dell’organizzazione e per una gestione più adeguata del personale dipendente, contribuendo a fornire informazioni utili a descrivere, sotto diversi punti di vista, il richiamato contesto di riferimento.

Dall'anno 2014 l'indagine verrà effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla C.I.V.I.T. (ora A.N.A.C.) nel testo revisionato e approvato dalla Commissione il 29/05/2013 di approvazione dei “Modelli per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico” (art. 14, comma 5 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150).